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RINNOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE 2012-2013

Composizione Consiglio dell'Ordine Biennio 2012-2013

AVV. BASILICO AUGUSTO

AVV. BOSSI PAOLO                                               

AVV. BULGHERONI CESARE                             

AVV. COLLI LUIGI                                                

AVV. CORRIAS EUGENIO                                    

AVV. DE PERI ANTONELLA

AVV. LANATA ANDREA                                      

AVV. MARTELLI SERGIO

AVV. NATOLA MARCO

AVV. PEZZOTTA GIULIO                                     

AVV. RIGANO ALESSANDRO                                

AVV. TONANI BRUNA                                          

AVV. TOPPI ANDREA                                            

AVV. VILLA LUCA THOMAS                              

AVV. VISCONTI IRENE A. 

Prossimo EVENTO FORMATIVO

27 GENNAIO  2012 (DIRITTO CIVILE) La responsabilità ambientale civile  degli imprenditori e degli amministratori pubblici - Relatore  Avv. Leonardo Salvemini,  Professore di diritto dell’ambiente all’Università Statale di Milano e di legislazione ambientale all’Università dell’Insubria

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DISPOSIZIONI PER GLI AVVOCATI e PRATICANTI ESTERNI CHE INTENDANO PARTECIPARE AI CORSI:

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Download this file (20111000 - AGI Rassegna Collegato.pdf)20111000 - AGI Rassegna Collegato.pdfRassegna giurisprudenziale evento 25/11/11149 Kb

INIZIATIVA CNF

Iniziativa CNF del 14/1/12

Conto alla rovescia per la Posta Elettronica Certificata

Gli Ordini degli Avvocati della Lombardia informano i propri iscritti che, in ossequio alle norme contenute nel decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, conv. L. 22 febbraio 2010 n. 24 e alla pubblicazione delle regole tecniche nel D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, a partire dal prossimo 19 novembre 2011, il processo telematico dovrà essere gestito solo ed esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La PEC di qualsiasi fornitore, convenzionato o non convenzionato con l’Ordine di appartenenza di ciascun avvocato, consentirà quindi di gestire le proprie comunicazioni in ricezione e i depositi degli atti a valore legale. Tuttavia l’usabilità, la praticità, l’archiviazione e la gestione delle ricevute potrebbero risultare assai complesse, anche a causa della necessità per il singolo avvocato di dover provvedere autonomamente alla corretta configurazione di tutti i programmi di posta elettronica installati sui vari dispositivi in uso, al fine di non perdere il controllo dei dati.
Pertanto, tutti gli Ordini degli Avvocati della Lombardia aderenti all'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, nell’ottica di agevolare i propri iscritti, e in particolare quelli che già utilizzano gli strumenti del processo telematico, hanno deciso di fornire gratuitamente per i primi 3 anni agli interessati la possibilità di usufruire di servizi avanzati (c.d. GOLD), che hanno lo scopo di mantenere inalterate tutte le funzioni attualmente disponibili sui Punti di Accesso e i software collegati.
L’avvocato già iscritto ai servizi del processo telematico, a partire dal 7 novembre 2011, potrà aderire al servizio GOLD avviando il software Consolle Avvocato e verrà così guidato, attraverso una procedura telematica, in tutti i passaggi necessari all'attivazione del nuovo sistema e relativo indirizzo PEC.
In questo contesto, il fornitore dei Punti di Accesso degli Ordini della Lombardia ha individuato nella società Namirial S.p.A. l’Ente Certificatore in grado di realizzare un sistema a elevata affidabilità che, oltre a garantire le funzioni di casella PEC standard con un dominio dedicato, garantirà all’avvocato di mantenere totalmente inalterate le attuali modalità di lavoro telematiche, grazie alla completa interazione con il Punto di Accesso e la Consolle Avvocato, che assicurerà la conservazione dei dati di Giustizia per un tempo superiore ai trenta mesi che invece sono tenuti a garantire i fornitori di PEC.
Gli iscritti al Punto di Accesso che non intendano usufruire del servizio GOLD, non potranno provvedere al deposito degli atti mediante il Punto di Accesso o la Consolle Avvocato, tantomeno ricevere, attraverso tali canali, le attestazioni temporali relative ai depositi e i biglietti di cancelleria.
Gli Ordini degli Avvocati della Lombardia hanno stipulato una convenzione per fornire gratuitamente a tutti gli iscritti una casella PEC standard, fornita da Namirial S.p.A, necessaria per la messa in funzione dei servizi GOLD e utilizzabile ai sensi della legge 2/2009. La casella in questione potrà essere attivata a breve seguendo le istruzioni che saranno divulgate.
Ulteriori informazioni su PEC e processo telematico saranno rese disponibili attraverso i tradizionali canali di comunicazione degli Ordini della Lombardia.

Lettera Presidente Unione Lombarda Ordini Forensi

Pubblichiamo l'intervento dell'avv. Paolo Giuggioli Presidente dell'Ordine di Milano e dell'ULOF
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Semplificazione dei riti alla prova dei tribunali, un dossier dell’Ufficio studi spiega le novità

 

Semplificazione dei riti alla prova dei tribunali, un dossier dell’Ufficio studi spiega le novità
Riguardo alla semplificazione dei riti, il testo del decreto legislativo n. 150/2011, che attua la delega contenuta nella legge n. 69/2009, presenta luci ed ombre.
Il Cnf ha salutato con soddisfazione l’accoglimento nella versione definitiva di molte delle osservazioni avanzate nel corso della istruttoria legislativa del decreto delegato, ma rileva che l’intervento, nel suo complesso, ha raggiunto solo uno degli obiettivi che il Consiglio aveva segnalato, e cioè il coordinamento dei riti speciali disciplinati da leggi diverse dal codice di procedura civile, non intervenendo affatto sulla razionalizzazione dei riti e la semplificazione delle norme del cpc.
Il testo promulgato presenta infatti netti miglioramenti rispetto allo Schema di decreto legislativo approvato il 15 marzo scorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In adesione alle proposte e ai suggerimenti emersi nelle audizioni parlamentari e nelle interlocuzioni – orali e scritte - con il Consiglio nazionale forense, difatti:
1) si è adottata una disciplina cornice degli adattamenti necessari all’applicazione da parte del giudice collegiale del rito sommario di cognizione (art. 3).
2) E’ stata introdotta una disciplina generale della sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati (art. 5), valevole per tutti i riti considerati con la sola eccezione delle controversie relative ad aiuti di Stato (art. 9) e della materia del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21).
3) Ugualmente rispondente alle sollecitazioni del Consiglio nazionale forense è la omogeneizzazione dei termini per le opposizioni a sanzioni amministrative e, più in generale, per la impugnazione dei provvedimenti di volta in volta richiamati. Salvo puntuali e rare eccezioni, vengono individuati un termine di 30 giorni per le parti residenti nel territorio nazionale ed uno di 60 giorni per i residenti all’estero (spariscono in tal modo le previsioni di termini di impugnazione/opposizione di 20 o 10 gg. prima contemplati).
4) Viene, in qualche modo seppur non completamente, razionalizzato il criterio di riconduzione di taluni procedimenti speciali ad uno piuttosto che ad altro rito modello. E’ il caso (segnalato dal Consiglio nazionale forense nel Parere del 15 luglio u.s.) delle controversie in materia di protesto che nello schema erano ricondotte a due differenti riti e nel testo definitivo confluiscono nel rito del lavoro (cfr. artt. 12 e 13).
Non si può, infine, sottolineare con rammarico che la disciplina dell’impugnazione dei provvedimenti emessi in esito al processo sommario di cognizione è rimasta fortemente frammentata e conserva ipotesi di inappellabilità. Sul fumus di eccesso di delega e di sospetta incostituzionalità di tale scelta il Consiglio nazionale forense – e la dottrina unanime – si erano ampiamente spesi. Spiace, quindi, considerare come le perplessità da più parti manifestate siano rimaste, sotto questo profilo, inascoltate.
Il dossier n. 5/2001 dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense, che Vi inviamo, si propone come uno strumento di agile consultazione per l'Avvocato in udienza e in studio. Difatti, l'impatto del "decreto semplificazione" sulla vita quotidiana del professionista è stato notevole: con un solo intervento legislativo si è modificata in maniera sostanziale la disciplina di quasi trenta riti. Premessa una breve analisi dei contenuti del d.lgs. n. 150/2011, il lavoro presenta la normativa in un due colonne.
La prima colonna riporta, articolo per articolo, il testo del "nuovo rito" applicabile alle singole controversie considerate (ai sensi del d.lgs. n. 150); la seconda il "vecchio rito", ossia la normativa speciale ricondotta ad esso ricondotta. La collocazione in colonne consente di apprezzare con immediatezza le differenze di disciplina che la riconduzione ad uno dei tre riti modello comporta.

 Vai al Dossier Ufficio studi_Semplificazione dei riti

Pubblicato in G.U. il Decreto "Tagliariti"

Al link che segue il testo integrale del Decreto Legislativo n. 150 del 1/9/11.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-21&task=dettaglio&numgu=220&redaz=011G0192&tmstp=1316761971223

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