Negoziazioni assistite in materia di famiglia


L’art. 6 e 3 Ter introdotto dal D.Lgs 149/22 prevede la trasmissione degli accordi di negoziazione familiare, muniti di nulla osta o di autorizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli Avvocati che li hanno sottoscritti, al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati.

il Consiglio dell’Ordine deve curare la conservazione degli accordi ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, ne deve rilasciare copia autentica alle parti e ai difensori che li hanno sottoscritti.

Questo Ordine ha provveduto ad attivare una PEC dedicata alla ricezione dei suddetti accordi autorizzati o muniti di nulla osta.

La PEC è la seguente:

negoziazioni.ordineavvocativarese@legalmail.it

Allegati:

Modulo richiesta copia autentica negoziazione